Il Senato Accademico ed il
Consiglio di Amministrazione dell’Università di
Messina, nella seduta del 16 giugno 2005, hanno
approvato un’importante modifica al regolamento
delle tasse universitarie, che prevede l’esenzione a
favore delle vittime della criminalità organizzata,
in questo ricollegandosi con la legge 302 del 20
ottobre 1990, mediante la quale erano state emanate
dal Parlamento nazionale tutta una serie di norme a
favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata. In particolare, col Decreto
del Presidente della Repubblica n. 318 del 14 marzo
2001, era stata emanata la disciplina per
l’assegnazione di borse di studio a orfani o figli
di vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata che frequentano la scuola o
l’Università. L’ultimo bando emanato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri il 23 dicembre
scorso prevede l’assegnazione, per l’anno accademico
2003/2004, di cento borse di studio dell’importo di
2582,28 euro ciascuna.
Appariva, quindi, opportuno che anche l’Università
adottasse autonomamente provvedimenti a favore delle
vittime della criminalità organizzata, valutando le
iniziative che, in sede locale, potevano avere
maggiore valenza sociale. E’ a tutti noto che il
nostro territorio è in particolare teatro di scenari
inquietanti in cui sono frequenti fenomeni di
attentati a scopo estorsivo o reati di usura, che
costituiscono una vera e propria piaga sociale. Al
riguardo, va tempestivamente adottata dalle
istituzioni ogni misura tesa a favorire o premiare
chi non si fa intimidire e decide di denunciare i
fatti. L’Università, naturalmente, ha una funzione
preminentemente formativa e la sua è un’azione di
valenza generale che deve mirare, tra l’altro, a
inculcare nelle nuove generazioni la cultura della
legalità. Può tuttavia adottare anche qualche
provvedimento specifico, come è quello approvato dal
Senato e dal CdA, consistente nell’esonero dal
pagamento delle tasse per gli studenti che si
iscrivono alla nostra Università e che siano figli
delle vittime di attentato a scopo estorsivo o di
reati di usura regolarmente denunciati alle autorità
competenti nell’intero territorio italiano.
L’esenzione potrà essere applicata a decorrere
dall’anno accademico 2005/2006, per un massimo di
tre anni accademici, quindi per la durata di un
intero corso di laurea, a quei soggetti che, come
detto, siano figli di vittime di attentato a scopo
estorsivo o di reati di usura e che abbiano
regolarmente sporto denuncia alle autorità
competenti nell’ultimo biennio precedente il 1
novembre 2005 o che sporgeranno denuncia dal 1°
novembre 2005 in poi. La durata della procedura di
esenzione è fissata in tre anni accademici
(2005/2006; 2006/2007; 2007/2008) ed eventualmente
rinnovata successivamente anche sulla base dei
risultati che saranno conseguiti. |