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Palazzo del Rettorato

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME SULLA
TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(LEGGE 31.12.96, N. 675)


Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e disciplina il trattamento, la comunicazione e la diffusione da parte dell'Università dei dati personali, anche raccolti in banche di dati.
2. L'Università provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 2
Circolazione dei dati all'interno dell'Università

1. Le disposizioni contenute negli articoli che seguono s'intendono riferite al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati all'esterno. L'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell'Università, comunque limitato ai casi in cui sia finalizzato al perseguimento dei fini istituzionali, è ispirato al principio della circolazione delle informazioni, secondo il quale l'Università provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accesso e la fruizione, anche presso le strutture didattiche e di ricerca.
2. Ogni richiesta d'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell'Università, debitamente motivata, dev'essere soddisfatta nella misura necessaria al perseguimento dell'interesse istituzionale.

Art. 3
Definizioni

1. Secondo l'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per “banca di dati” si intende “qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento”.
2. Per “dato personale” si intende “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”.
3. Per “trattamento” dei dati si intende “qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnesione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati”.
4. Per “responsabile” si intende “la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati personali”.

Art. 4
Titolare e responsabile dei dati


1. Ai fini dell'applicazione della legge 31 dicembre 1996. n. 675, l'Università degli Studi di Messina è titolare dei dati personali, ivi compresi i dati contenuti nelle banche di dati, automatizzate o cartacee, detenuti dall'Università.
2. Ai fini dell'attuazione della l. 675/96, nell'ambito dell'Università, articolata in strutture amministrative, di servizio, didattiche e scientifiche, i 'Responsabili' dei dati sono i responsabili delle strutture stesse.
3. Il titolare, nella persona del Rettore, può comunque designare, con proprio provvedimento, un responsabile del trattamento dei dati diverso dai soggetti sopra indicati. Il responsabile è un soggetto che fornisce idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 5
Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

1) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
2) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
3) esatti e, se necessario, aggiornati;
4) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
5) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.

Art. 6
Misure di sicurezza

1. Il titolare e il responsabile dei dati custodiranno i dati adottando tutte le misure idonee ad evitare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 7
Notificazione delle banche di dati

1. Per consentire al titolare la notificazione delle banche di dati prevista dalla L. 675/96, chi intraprende o cessa il trattamento di dati, nell'ambito delle strutture universitarie, è tenuto a comunicarlo al Rettore, al Direttore Amministrativo e al responsabile della struttura.
2. La comunicazione contiene:

1) le finalità e le modalità del trattamento;
2) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
3) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
4) gli eventuali trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea o, qualora si tratti di dati sensibili e di dati relativi ai provvedimenti di cui all'art. 686 c.p.p., fuori del territorio nazionale;
5) una descrizione delle misure di sicurezza adottate;
6) l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati.
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento, i responsabili di ogni struttura sono tenuti ad effettuare un censimento delle banche di dati esistenti presso la struttura e ad inviarne comunicazione al Rettore e al Direttore Amministrativo.

Art. 8
Diritti dell'interessato

1. Il soggetto i cui dati sono contenuti in una banca di dati ha il diritto di ottenere, senza ritardo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di trattamenti di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonchè della logica e delle finalità del trattamento;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione di legge;
3) l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai nn. 2 e 3 sono state portate a conoscenza dei terzi.
2. L'interessato ha, inoltre, il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.
3. L'interessato può esercitare tali diritti con una richiesta scritta al responsabile della banca dei dati.
4. L'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

Art. 9
Richieste di trattamento, diffusione e comunicazione dei dati personali

1. Ogni richiesta rivolta da privati all'Università e finalizzata ad ottenere il trattamento, al diffusione e la comunicazione dei dati personali anche contenuti in banche di dati dev'essere scritta e motivata. In essa devono essere specificati gli estremi del richiedente e devono essere indicati i dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per il quale sono richiesti.
2. L'Università, dopo avere valutato che il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati sono compatibilità con i propri fini istituzionali, provvede alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.
3. Le richieste provenienti da enti pubblici finalizzate al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati sono soddisfatte quando necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente richiedente.

Art. 10
Modalità di comunicazione e diffusione dei dati

1. Al fine di ottenere la comunicazione dei dati, i soggetti privati presentano una richiesta scritta al responsabile, indicando:

1) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
2) le finalità e le modalità di utilizzo dei dati richiesti;
3) l'eventuale ambito di comunicazione dei dati richiesti e l'impegno ad utilizzare i dati esclusivamente per le finalità e nell'ambito delle modalità indicate.
2. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse quando:
1) siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;
2) siano richieste dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), d) ed e), della L. 675/96, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

Art. 11
Disposizioni finali

1. I costi relativi al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali sono da determinare con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.


Approvato dal Senato Accademico in data 11.4.1997
Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28.4.1997