REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI
VALUTAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA
Art. 1
Nucleo di Valutazione
1. Nell'Università di Messina il Nucleo di Valutazione (NdV), istituito
ai sensi e con le finalità previste dall'art. 20 del DL 29/93 e dai commi
n. 22 e 23 dell'art. 5 della Legge N. 537 del 24.12.93, ha il compito
di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti,
la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca
e della didattica, nonchè l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione
amministrativa. E' esclusa dalle competenze del NdV ogni valutazione attinente
le attività assistenziali del Policlinico Universitario.
2. Per la misurazione dell'economicità e dell'efficienza, il NdV compie
analisi, anche comparative, dei fattori produttivi impiegati, delle modalità
della loro utilizzazione e delle attività e dei servizi prodotti, anche
in funzione del contesto territoriale in cui l'Università insiste; per
la valutazione dell'efficacia e della qualità dei servizi erogati, il
NdV può avvalersi di qualunque supporto informativo, ivi compresi questionari
rivolti agli utenti.
Art. 2
Composizione e durata
1. Il NdV è composto da 5 membri, di cui quattro docenti e un funzionario
amministrativo, scelti dal Rettore tra esperti nel controllo della gestione
amministrativa e contabile e/o nelle tecniche di valutazione dell'attività
didattica e di ricerca.
2. Il Rettore nomina il Presidente del NdV tra i suoi membri.
3. Il NdV dura in carica 3 anni.
4. Le riunioni del NdV sono valide solo se vi abbia preso parte la metà
più uno dei suoi componenti.
Art. 3
Attività e risultati del controllo
1. Il NdV si riunisce periodicamente almeno una volta ogni mese e trasmette
almeno ogni sei mesi al Rettore e al Direttore Amministrativo una relazione
della propria attività e dello stato di avanzamento delle indagini in
corso.
2. Il Nucleo di Valutazione, su richiesta del Rettore, predispone relazioni
in ordine a particolari aspetti dell'attività dell'Ateneo.
3. Almeno annualmente, il NdV presenta agli organi di governo e di indirizzo
una Relazione nella quale riferisce sulla valutazione del livello di funzionalità
e sulle attività svolte dalle varie unità organizzative; la Relazione
annuale viene esaminata e discussa dal Senato Accademico e dal Consiglio
di Amministrazione.
4. La Relazione annuale, dopo l'esame degli organi accademici, è pubblica.
Art. 4
Strutture di supporto
1. Per lo svolgimento delle sue attività, il NdV si avvale del supporto
del Centro di Calcolo dell'Università il cui Direttore partecipa alle
riunioni del NdV con voto consultivo.
2. Il Nucleo è abilitato a chiedere informazioni, notizie e dati connessi
alla propria attività agli uffici e ad ogni altra struttura amministrativa,
di ricerca e didattica.
3. Il NdV può avvalersi, inoltre, del concorso dei responsabili delle
strutture universitarie i quali partecipano alle riunioni con voto consultivo;
per particolari esigenze il NdV può proporre agli organi competenti la
nomina di esperti esterni.
4. Il NdV si avvale, a livello esecutivo, di unità di personale amministrativo.
Art. 4
Doveri, diritti e revoca
1. I componenti del NdV hanno il dovere di partecipare con assiduità
alle sedute e alle attività programmate.
2. Gli stessi hanno il dovere di riservatezza in ordine alle conoscenze
acquisite nello svolgimento del loro mandato e su quelle che dovessero
assumere, anche indirettamente, su singole situazioni individuali.
3. Ai componenti del NdV e al Direttore del Centro di Calcolo può essere
corrisposto un gettone di presenza determinato dal Consiglio di Amministrazione
dell'Università.
4. I componenti del NdV non possono intrattenere rapporti di prestazioni
professionali con l'Università di Messina nel corso del loro incarico.
5. I singoli componenti possono essere revocati, su segnalazione del Presidente
e con Decreto del Rettore, nel caso di mancata partecipazione non giustificata
a più di due sedute consecutive del Nucleo, nonchè quando si dovessero
verificare i casi di incompatibilità di cui al comma precedente.
Art. 6
Accesso alle informazioni
1. I singoli componenti del NdV e il Direttore del Centro di Calcolo,
in relazione alle loro attività, hanno il diritto di accesso agli atti,
documenti ed archivi di dati, anche informatici, esistenti nell'Università
di Messina; il NdV può inoltre chiedere ai responsabili della varie Unità
organizzative (Amministrazione, Facoltà, Dipartimenti, Istituti e altre
strutture), la rilevazione permanente di particolari dati ritenuti necessari
ai fini delle elaborazioni previste, sia su supporti cartacei che informatici;
le richieste in tal senso assumono carattere vincolante per l'Unità organizzativa.
Emanato con D.R. n. 600 del 30 marzo 1996
|