home Logo dell'Università degli Studi di Messina
Palazzo del Rettorato

REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA REGIONALE INTERUNIVERSITARIA DI SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO SECONDARIO


Art.1

1. La "Scuola interuniversitaria siciliana di specializzazione per l'insegnamento secondario" è articolata in più Sezioni dotate ciascuna di autonomia didattica e gestionale. Nel presente regolamento essa sarà denominata "Scuola". Tale scuola ha sede centrale presso l'Università di Palermo. Le Università partecipanti alla Scuola sono quelle di Palermo, Messina e Catania, in ciascuna delle quali viene costituita una Sezione della Scuola.
2. Obiettivo della Scuola è la formazione professionale degli insegnanti della scuola secondaria. Tale obiettivo si articola nell'acquisizione di competenze specifiche:

a) Nella scienza dell'educazione.
b) Nel campo storico ed epistemologico, relativamente alle discipline caratterizzanti ciascuna delle abilitazioni conseguibili per la scuola secondaria.
c) Nella didattica delle discipline specifiche di ciascuna abilitazione, anche mediante laboratori di didattica delle discipline medesime.
d) Nella pratica effettiva dell'insegnamento mediante il ricorso al tirocinio.
Nelle metodologie necessarie a operare nel settore dell'handicap per la formazione di insegnanti di sostegno.
1. Gli insegnamenti e le attività previsti in funzione di quanto indicato nel comma precedente sono propri della Scuola e da essa promossi e coordinati.
2. La durata complessiva degli studi della scuola è di due anni accademici, ciascuno articolato in due semestri; per la formazione degli insegnanti di sostegno è previsto un anno aggiuntivo.
3. A conclusione degli studi, la Scuola rilascia un diploma di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria, con valore di esame di stato. Le abilitazioni conseguite sono menzionate nel diploma.

Art.2

1. Per garantire il necessario coordinamento tra le Sezioni e gli Indirizzi della Scuola, le Università che sottoscrivono il presente regolamento convengono altresì sulla opportunità di costituire un Coordinamento regionale (denominato Coordinamento) formato dai Presidenti dei Consigli di cui al comma 2, presieduto dal Presidente del Consiglio della Scuola dell'Università di Palermo.
2. Presso ciascuno dei tre Atenei, è istituito un Consiglio della Sezione della Scuola (denominato Consiglio) presieduto da un Presidente eletto tra i suoi componenti. Suoi compiti sono tutti quelli relativi alla direzione locale della Scuola, sulla base delle indicazioni del Comitato regionale e del coordinamento di cui al comma 1.
3. Fanno parte del Consiglio:

a) Tutti i docenti afferenti alla Scuola.
b) Tutti i supplenti e i titolari di affidamento presso la Scuola docenti presso l'Università relativa con voto deliberativo.
c) Con voto consultivo, i docenti della Scuola provenienti a qualsiasi titolo (contratti, semiesoneri, tutors, ecc.) da strutture estranee alla stessa Università.
d) Una rappresentanza degli studenti iscritti alla Scuola pari al 20% dei componenti di cui ai punti (a) e (b). I componenti di cui alle lettere c) e d) contribuiscono al numero legale solo se presenti.
1. Il presidente del Consiglio della Scuola è eletto tra i professori di ruolo presenti con voto deliberativo, di cui al comma 3, lett. (a) e (b), nel Consiglio stesso. E eletto da tutti i componenti del Consiglio con voto deliberativo.
2. Per quanto non previsto diversamente dal presente regolamento, al Consiglio e al suo Presidente si applicano le norme previste negli Statuti delle rispettive Università per i Consigli di Corso di laurea.

Art.3

1. La Scuola si articola in indirizzi. Gli indirizzi della Scuola sono legati alle abilitazioni all'insegnamento per la scuola secondaria.
2. L'attivazione dei singoli indirizzi nelle singole Università è stabilita, su indicazione del Coordinamento e su proposta del Consiglio, dal Senato Accademico.
3. Le modifiche di questo ordinamento didattico si attuano, su proposta di almeno un Consiglio, con delibera unanime del Coordinamento.
4. Per ciascun indirizzo il Consiglio nomina un coordinatore scelto tra i docenti (professori ordinari, associati e ricercatori) che ne fanno parte. I coordinatori costituiscono la Giunta della Sezione della Scuola (denominata Giunta). Il Presidente del Consiglio della Sezione è anche Presidente della Giunta.
5. Per il raggiungimento degli obiettivi della Scuola sono previste 1.000 ore complessive di insegnamento e di attività pratiche di laboratorio e tirocinio. Per la formazione degli insegnanti di sostegno sono previste 500 ore aggiuntive.
6. Il bando annuale di ammissione indica il numero di posti disponibili per ciascun indirizzo, secondo le indicazioni dei ministeri competenti e secondo le delibere del Comitato regionale.
7. All'attuazione delle attività formative programmate dal Consiglio della Scuola provvedono, in ciascun Ateneo, le Facoltà, i Corsi di Laurea e di Diploma, i Dipartimenti e i Centri Interdipartimentali. Tali strutture sono tenute a fornire ogni assistenza e supporto anche logistico alle attività della Scuola, nei limiti delle loro rispettive disponibilità e nel quadro delle loro finalità didattiche. Su loro richiesta i docenti afferenti alle strutture didattiche di una delle tre Università possono prestare in tutto o in parte l'attività didattica prevista dal loro stato giuridico all'interno della Scuola, con il consenso della Facoltà di appartenenza.

Art.4

1. Possono essere ammessi ai diversi indirizzi della Scuola coloro che, secondo la normativa vigente, siano in possesso di titolo idoneo e che abbiano superato la specifica prova di selezione decisa dalla Giunta sulla base del numero di posti disponibili per ciascun indirizzo.
2. Nella domanda di ammissione, il candidato deve indicare le abilitazioni che egli vorrebbe conseguire nell'ambito della Scuola.
3. L'entità delle tasse e dei contributi di Ateneo sono stabiliti per le diverse Sezioni separatamente dai C.d.A. delle tre Università. I contributi relativi alla Scuola vengono stabiliti dal C.d.A. su proposta del Consiglio.

Art. 5

1. Gli obiettivi della Scuola sono perseguiti mediante insegnamenti e attività sia comuni a tutti gli iscritti che specifici di indirizzo, nonché attività di tirocinio.
2. La scuola è organizzata secondo uno schema modulare, costituito di moduli di durata non inferiore a 30 e non superiore a 50 ore ciascuno. Il tirocinio comprende attività per un totale di 300 ore distribuite nei due anni di formazione.
3. In relazione agli obiettivi indicati nell'art.1, le aree di attività formativa della Scuola sono inquadrate nel modo seguente:

a) Insegnamenti di scienza dell'educazione.
b) Insegnamenti di carattere storico, epistemologico e di didattica disciplinare con relativi laboratori, riguardante le materie caratterizzanti le abilitazioni.
c) Tirocinio didattico professionale.

Art.6

1. Su proposta dei Consigli il coordinamento valuta i contenuti disciplinari minimi necessari per la proficua frequenza dei corsi relativi alle singole abilitazioni; in ciascun Ateneo la Giunta esamina i curricula dei singoli studenti in relazione a tali contenuti, definendo eventuali debiti formativi da parte dello studente, salva restando la competenza del Consiglio ad approvare i piani di studio.
2. L'eventuale completamento delle competenze culturali ritenute essenziali dalla Giunta può ottenersi o mediante la frequenza di corsi universitari singoli o comunque secondo le indicazioni della Giunta per ogni singolo iscritto. Tali frequenze non devono comunque comportare alcun ulteriore onere finanziario per l'iscritto.
3. La verifica dell'avvenuto completamento di cui al comma precedente, qualora non sia stato sostenuto un regolare esame, avrà luogo secondo le modalità indicate caso per caso dalla Giunta. L'impegno orario relativo al completamento di tali competenze è aggiuntivo rispetto al curriculum previsto e non entra pertanto nel computo delle ore globali della Scuola.
4. La Scuola prevede un sistema di valutazione dei crediti culturali e formativi acquisiti dal singolo candidato. La valutazione di tali crediti, di competenza di ciascun Consiglio, può comportare una riduzione dei tempi di formazione fino a un massimo di due semestri; la valutazione dei crediti per le attività di tirocinio effettuato precedentemente può al massimo riguardare il 70% delle ore previste.
5. Chi, in possesso di una abilitazione conseguita nell'ambito della Scuola, intenda acquisirne una affine, può in base alla valutazione dei crediti, conseguirla in non meno di un semestre.

Art.7

1. Obiettivo degli insegnamenti di Scienze dell'educazione è l'acquisizione delle competenze pedagogiche, psicologiche, metodologiche, giuridiche e deontologiche caratterizzanti la professionalità docente nella scuola secondaria e il completamento delle competenze disciplinari e di didattica disciplinare con gli opportuni supporti di carattere generale.
2. Gli insegnamenti di Scienze dell'educazione sono svolti di norma in forma congiunta per gli studenti di diversi indirizzi; possono essere peraltro disposte dal Consiglio parziali differenziazioni in funzione degli indirizzi interessati.
3. Gli insegnamenti previsti per l'area di Scienze dell'educazione sono i seguenti:

Didattica generale (istituzioni di)
Pedagogia generale
Pedagogia interculturale
Psicodinamica
Psicologia cognitiva e dell'apprendimento
Psicologia dell'educazione
Pcicologia dello sviluppo
Sociologia dell'educazione
Storia della scuola

Art.8

1. Obiettivo degli insegnamenti storici ed epistemologici è l'acquisizione di conoscenze riguardanti la natura e lo sviluppo di discipline caratterizzanti l'abilitazione all'insegnamento richiesta, la loro evoluzione storica, i rapporti tra esse, la riflessione sulla natura dei problemi di insegnamento affrontati e sulle metodologie di ricerca didattica utilizzate.
2. Obiettivi degli insegnamenti di didattica disciplinare e dei relativi laboratori sono rispettivamente l'acquisizione e l'applicazione di competenze specifiche nella determinazione di obiettivi didattici, nella scelta dei contenuti di insegnamento e nella loro efficace organizzazione curricolare, nella scelta e nella costruzione anche interdisciplinare di strategie di insegnamento ~ di valutazione formativa dei risultati di apprendimento raggiunti.
3. Gli indirizzi previsti sono i seguenti:

a) Indirizzo delle Scienze naturali.
b) Indirizzo di Matematica-Fisica-Jnformatica.
c) Indirizzo tecnologico.
d) Indirizzo di Scienze Umane.
e) Indirizzo linguistico-letterario.
f) Indirizzo di Lingue Straniere.
g) Indirizzo di Arte e Disegno.
h) Indirizzo economico-giuridico.
i) Indirizzo artistico-musicale.
j) Indirizzo socio-sanitario

Art.9

1. Obiettivo del tirocinio didattico e professionale è la produzione di competenze legate all'esercizio effettivo dell'insegnamento, alla padronanza dei linguaggi e dei processi di comunicazione didattica e formativa, all'uso critico delle tecnologie didattiche e allo sviluppo di comportamenti e di atteggiamenti costruttivi e di collaborazione nelle interazioni istituzionali e sociali richieste dall'attività professionale.
2. Elementi caratterizzanti del tirocinio sono:

a) Elaborazione, organizzazione, sperimentazione nella scuola e valutazione di progetti di lavoro e di ricerca didattica, sia nell'ambito dell'indirizzo sia in quello interdisciplinare;
b) Stretto coordinamento con le attività dei laboratori didattici sia dell'area delle Scienze della formazione che di quella disciplinare specifica;
c) Stretto coordinamento con la preparazione agli esami finali.
1. Per l'organizzazione dell'attività del tirocinio, opportune intese sono tempestivamente perseguite dalla Giunta e dal Consiglio, nel quadro della normativa nazionale e di eventuali accordi o convenzioni su base regionale, con i Provveditorati agli studi, le scuole secondarie e gli insegnanti delle classi nelle quali le attività stesse si svolgono. Analoghe intese possono essere perseguite con il competente Istituto Regionale per la Ricerca, la Sperimentazione e l'Aggiornamento Educativi (IRRSAE).
2. La responsabilità del tirocinio viene conferita dalla Giunta per contratto o in altre forme previste dalla legge, ai sensi della normativa vigente, a professori di scuole secondarie con specifiche competenze.

Art.10

1. Ogni iscritto alla Scuola presenta all'inizio del primo semestre un piano di studi individuale. La Giunta valuta la congruità del piano proposto, sulla base delle indicazioni del Coordinamento regionale e del Consiglio, delle materie caratterizzanti le abilitazioni richieste e dei crediti e dei debiti dell'iscritto. In caso di difformità, il coordinatore dell'indirizzo cui si riferisce il piano di studi, propone le opportune variazioni che, di norma, vanno concordate con l'iscritto. Nel caso di perduranti controversie spetta al Consiglio definire il piano di studi dell'iscritto.
2. Il Consiglio può deliberare l'iscrizione con abbreviazione di corsi per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ove sussistano crediti consistenti, ovvero se sia già stata conseguita un'abilitazione presso la Scuola medesima o altre ritenute equivalenti dal Consiglio stesso.

Art.11

1. L'anno è articolato in semestri. Al termine di ogni semestre la Scuola conferisce agli specializzandi un attestato di frequenza per le materie seguite sulla base delle firme da loro apposte sugli appositi elenchi al termine di ogni lezione e controfirmati dai docenti interessati.
2. Al termine di ogni semestre la Scuola organizza le prove di esame relative ai corsi svolti nel periodo.
3. La Scuola rende pubblico il calendario di esami all'inizio di ogni semestre.
4. Gli esami non sostenuti o non superati al termine del semestre relativo possono essere recuperati in un'apposita sessione che verrà fissata di norma nel mese di settembre.
5. Di anno in anno lo specializzando dovrà sostenere tutti gli esami previsti dal suo piano di studi individuale entro il mese di settembre. Il Consiglio fissa il numero massimo di esami, eventualmente variabile per indirizzo, che potrà essere rinviato all'anno successivo.
6. In caso di mancato assolvimento di tale obbligo lo specializzando decade dalla Scuola. Egli può però presentare istanza al Consiglio con giustificati motivi riguardanti le cause del mancato assolvimento dell'obbligo. Il Consiglio, valutati tali motivi, può riammettere, nelle forme e nei modi ritenuti opportuni, lo specializzando alla frequenza dei corsi non ancora superati, spostando adeguatamente in avanti il termine della conclusione degli studi.
7. Lo specializzando può chiedere l'interruzione della sua carriera, in presenza di giustificati motivi che saranno, comunque, oggetto di valutazione da parte del Consiglio. Sono sempre considerati giustificati i motivi relativi agli adempimenti degli obblighi militari o al periodo di gravidanza. In caso di interruzione di carriera accettata dal Consiglio, lo specializzando può riattivare la sua carriera vedendosi riconoscere i crediti maturati. Il Consiglio può valutare, dietro istanza motivata del richiedente, la ripresa di carriera con riconoscimento dei crediti da parte di specializzandi che abbiano svolto la precedente attività in altre scuole di specializzazione.
8. Per sostenere gli esami di profitto lo studente deve essere regolarmente iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi; deve aver regolarmente inserito l'esame nel piano di studi approvato dalla Giunta e aver ottemperato agli obblighi di frequenza.
9. Gli esami di profitto possono consistere in una prova scritta o pratica o orale o in più di una di queste modalità. Le prove orali sono pubbliche.
10. La Giunta determina la composizione delle commissioni per la valutazione degli esami di profitto, che dovranno prevedere almeno due componenti. Nel caso di esame scritto entrambi i commissari devono sottoscrivere una comune valutazione della prova.
11. Il risultato positivo dell'esame dovrà essere riportato su apposito documento firmato dai componenti della commissione di esame e dallo studente. I voti sono espressi secondo le modalità valide per gli esami di profitto delle materie dei corsi di laurea delle relative Università.

Art.12

1. Superati tutti gli esami di profitto previsti nel piano di studi, lo specializzando conclude gli studi con un esame finale consistente nella discussione di una relazione scritta sulle attività svolte nel tirocinio e nel laboratorio, e in una lezione, entrambe connesse con le attività svolte, secondo modalità fissate dal Consiglio.
2. La commissione che valuta l'esame finale è composta da cinque membri ed è nominata dal Presidente del Consiglio. Oltre ai docenti della Scuola di essa possono far parte, in numero non superiore a due, anche insegnanti comandati presso la Scuola, ovvero insegnanti delle classi in cui è stato svolto il tirocinio.

Art.13

Disposizione finale. Le modifiche del presente regolamento sono deliberate dai Senati delle Università siciliane, anche su proposta del "Coordinamento dei Presidenti dei Consigli". Entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla delibera del Senato accademico che procede per ultimo all'approvazione, salvo che il regolamento non preveda un termine diverso.

Art.14

Norma transitoria. Nella fase di avvio delle attività che precedono la determinazione delle afferenze dei docenti, tutti i poteri attribuiti da questo regolamento al Consiglio ed alla Giunta sono esercitati dai Comitati di Proposta all'uopo nominati dai rispettivi Senati Accademici delle tre università siciliane. Il Coordinamento regionale è costituito dai 3 presidenti dei Comitati di proposta ed è presieduto dal Presidente del Comitato di proposta dell'Università di Palermo..