REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA REGIONALE INTERUNIVERSITARIA DI
SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO SECONDARIO
Art.1
1. La "Scuola interuniversitaria siciliana di specializzazione per l'insegnamento
secondario" è articolata in più Sezioni dotate ciascuna di autonomia didattica
e gestionale. Nel presente regolamento essa sarà denominata "Scuola".
Tale scuola ha sede centrale presso l'Università di Palermo. Le Università
partecipanti alla Scuola sono quelle di Palermo, Messina e Catania, in
ciascuna delle quali viene costituita una Sezione della Scuola.
2. Obiettivo della Scuola è la formazione professionale degli insegnanti
della scuola secondaria. Tale obiettivo si articola nell'acquisizione
di competenze specifiche:
a) Nella scienza dell'educazione.
b) Nel campo storico ed epistemologico, relativamente alle discipline
caratterizzanti ciascuna delle abilitazioni conseguibili per la scuola
secondaria.
c) Nella didattica delle discipline specifiche di ciascuna abilitazione,
anche mediante laboratori di didattica delle discipline medesime.
d) Nella pratica effettiva dell'insegnamento mediante il ricorso al
tirocinio.
Nelle metodologie necessarie a operare nel settore dell'handicap per la
formazione di insegnanti di sostegno.
1. Gli insegnamenti e le attività previsti in funzione di quanto indicato
nel comma precedente sono propri della Scuola e da essa promossi e coordinati.
2. La durata complessiva degli studi della scuola è di due anni accademici,
ciascuno articolato in due semestri; per la formazione degli insegnanti
di sostegno è previsto un anno aggiuntivo.
3. A conclusione degli studi, la Scuola rilascia un diploma di specializzazione
all'insegnamento nella scuola secondaria, con valore di esame di stato.
Le abilitazioni conseguite sono menzionate nel diploma.
Art.2
1. Per garantire il necessario coordinamento tra le Sezioni e gli
Indirizzi della Scuola, le Università che sottoscrivono il presente
regolamento convengono altresì sulla opportunità di costituire un Coordinamento
regionale (denominato Coordinamento) formato dai Presidenti dei Consigli
di cui al comma 2, presieduto dal Presidente del Consiglio della Scuola
dell'Università di Palermo.
2. Presso ciascuno dei tre Atenei, è istituito un Consiglio della Sezione
della Scuola (denominato Consiglio) presieduto da un Presidente eletto
tra i suoi componenti. Suoi compiti sono tutti quelli relativi alla
direzione locale della Scuola, sulla base delle indicazioni del Comitato
regionale e del coordinamento di cui al comma 1.
3. Fanno parte del Consiglio:
a) Tutti i docenti afferenti alla Scuola.
b) Tutti i supplenti e i titolari di affidamento presso la Scuola docenti
presso l'Università relativa con voto deliberativo.
c) Con voto consultivo, i docenti della Scuola provenienti a qualsiasi
titolo (contratti, semiesoneri, tutors, ecc.) da strutture estranee alla
stessa Università.
d) Una rappresentanza degli studenti iscritti alla Scuola pari al 20%
dei componenti di cui ai punti (a) e (b). I componenti di cui alle lettere
c) e d) contribuiscono al numero legale solo se presenti.
1. Il presidente del Consiglio della Scuola è eletto tra i professori
di ruolo presenti con voto deliberativo, di cui al comma 3, lett. (a)
e (b), nel Consiglio stesso. E eletto da tutti i componenti del Consiglio
con voto deliberativo.
2. Per quanto non previsto diversamente dal presente regolamento, al Consiglio
e al suo Presidente si applicano le norme previste negli Statuti delle
rispettive Università per i Consigli di Corso di laurea.
Art.3
1. La Scuola si articola in indirizzi. Gli indirizzi della Scuola
sono legati alle abilitazioni all'insegnamento per la scuola secondaria.
2. L'attivazione dei singoli indirizzi nelle singole Università è stabilita,
su indicazione del Coordinamento e su proposta del Consiglio, dal Senato
Accademico.
3. Le modifiche di questo ordinamento didattico si attuano, su proposta
di almeno un Consiglio, con delibera unanime del Coordinamento.
4. Per ciascun indirizzo il Consiglio nomina un coordinatore scelto
tra i docenti (professori ordinari, associati e ricercatori) che ne
fanno parte. I coordinatori costituiscono la Giunta della Sezione della
Scuola (denominata Giunta). Il Presidente del Consiglio della Sezione
è anche Presidente della Giunta.
5. Per il raggiungimento degli obiettivi della Scuola sono previste
1.000 ore complessive di insegnamento e di attività pratiche di laboratorio
e tirocinio. Per la formazione degli insegnanti di sostegno sono previste
500 ore aggiuntive.
6. Il bando annuale di ammissione indica il numero di posti disponibili
per ciascun indirizzo, secondo le indicazioni dei ministeri competenti
e secondo le delibere del Comitato regionale.
7. All'attuazione delle attività formative programmate dal Consiglio
della Scuola provvedono, in ciascun Ateneo, le Facoltà, i Corsi di Laurea
e di Diploma, i Dipartimenti e i Centri Interdipartimentali. Tali strutture
sono tenute a fornire ogni assistenza e supporto anche logistico alle
attività della Scuola, nei limiti delle loro rispettive disponibilità
e nel quadro delle loro finalità didattiche. Su loro richiesta i docenti
afferenti alle strutture didattiche di una delle tre Università possono
prestare in tutto o in parte l'attività didattica prevista dal loro
stato giuridico all'interno della Scuola, con il consenso della Facoltà
di appartenenza.
Art.4
1. Possono essere ammessi ai diversi indirizzi della Scuola coloro
che, secondo la normativa vigente, siano in possesso di titolo idoneo
e che abbiano superato la specifica prova di selezione decisa dalla
Giunta sulla base del numero di posti disponibili per ciascun indirizzo.
2. Nella domanda di ammissione, il candidato deve indicare le abilitazioni
che egli vorrebbe conseguire nell'ambito della Scuola.
3. L'entità delle tasse e dei contributi di Ateneo sono stabiliti per
le diverse Sezioni separatamente dai C.d.A. delle tre Università. I
contributi relativi alla Scuola vengono stabiliti dal C.d.A. su proposta
del Consiglio.
Art. 5
1. Gli obiettivi della Scuola sono perseguiti mediante insegnamenti
e attività sia comuni a tutti gli iscritti che specifici di indirizzo,
nonché attività di tirocinio.
2. La scuola è organizzata secondo uno schema modulare, costituito di
moduli di durata non inferiore a 30 e non superiore a 50 ore ciascuno.
Il tirocinio comprende attività per un totale di 300 ore distribuite
nei due anni di formazione.
3. In relazione agli obiettivi indicati nell'art.1, le aree di attività
formativa della Scuola sono inquadrate nel modo seguente:
a) Insegnamenti di scienza dell'educazione.
b) Insegnamenti di carattere storico, epistemologico e di didattica
disciplinare con relativi laboratori, riguardante le materie caratterizzanti
le abilitazioni.
c) Tirocinio didattico professionale.
Art.6
1. Su proposta dei Consigli il coordinamento valuta i contenuti disciplinari
minimi necessari per la proficua frequenza dei corsi relativi alle singole
abilitazioni; in ciascun Ateneo la Giunta esamina i curricula dei singoli
studenti in relazione a tali contenuti, definendo eventuali debiti formativi
da parte dello studente, salva restando la competenza del Consiglio
ad approvare i piani di studio.
2. L'eventuale completamento delle competenze culturali ritenute essenziali
dalla Giunta può ottenersi o mediante la frequenza di corsi universitari
singoli o comunque secondo le indicazioni della Giunta per ogni singolo
iscritto. Tali frequenze non devono comunque comportare alcun ulteriore
onere finanziario per l'iscritto.
3. La verifica dell'avvenuto completamento di cui al comma precedente,
qualora non sia stato sostenuto un regolare esame, avrà luogo secondo
le modalità indicate caso per caso dalla Giunta. L'impegno orario relativo
al completamento di tali competenze è aggiuntivo rispetto al curriculum
previsto e non entra pertanto nel computo delle ore globali della Scuola.
4. La Scuola prevede un sistema di valutazione dei crediti culturali
e formativi acquisiti dal singolo candidato. La valutazione di tali
crediti, di competenza di ciascun Consiglio, può comportare una riduzione
dei tempi di formazione fino a un massimo di due semestri; la valutazione
dei crediti per le attività di tirocinio effettuato precedentemente
può al massimo riguardare il 70% delle ore previste.
5. Chi, in possesso di una abilitazione conseguita nell'ambito della
Scuola, intenda acquisirne una affine, può in base alla valutazione
dei crediti, conseguirla in non meno di un semestre.
Art.7
1. Obiettivo degli insegnamenti di Scienze dell'educazione è l'acquisizione
delle competenze pedagogiche, psicologiche, metodologiche, giuridiche
e deontologiche caratterizzanti la professionalità docente nella scuola
secondaria e il completamento delle competenze disciplinari e di didattica
disciplinare con gli opportuni supporti di carattere generale.
2. Gli insegnamenti di Scienze dell'educazione sono svolti di norma
in forma congiunta per gli studenti di diversi indirizzi; possono essere
peraltro disposte dal Consiglio parziali differenziazioni in funzione
degli indirizzi interessati.
3. Gli insegnamenti previsti per l'area di Scienze dell'educazione sono
i seguenti:
Didattica generale (istituzioni di)
Pedagogia generale
Pedagogia interculturale
Psicodinamica
Psicologia cognitiva e dell'apprendimento
Psicologia dell'educazione
Pcicologia dello sviluppo
Sociologia dell'educazione
Storia della scuola
Art.8
1. Obiettivo degli insegnamenti storici ed epistemologici è l'acquisizione
di conoscenze riguardanti la natura e lo sviluppo di discipline caratterizzanti
l'abilitazione all'insegnamento richiesta, la loro evoluzione storica,
i rapporti tra esse, la riflessione sulla natura dei problemi di insegnamento
affrontati e sulle metodologie di ricerca didattica utilizzate.
2. Obiettivi degli insegnamenti di didattica disciplinare e dei relativi
laboratori sono rispettivamente l'acquisizione e l'applicazione di competenze
specifiche nella determinazione di obiettivi didattici, nella scelta
dei contenuti di insegnamento e nella loro efficace organizzazione curricolare,
nella scelta e nella costruzione anche interdisciplinare di strategie
di insegnamento ~ di valutazione formativa dei risultati di apprendimento
raggiunti.
3. Gli indirizzi previsti sono i seguenti:
a) Indirizzo delle Scienze naturali.
b) Indirizzo di Matematica-Fisica-Jnformatica.
c) Indirizzo tecnologico.
d) Indirizzo di Scienze Umane.
e) Indirizzo linguistico-letterario.
f) Indirizzo di Lingue Straniere.
g) Indirizzo di Arte e Disegno.
h) Indirizzo economico-giuridico.
i) Indirizzo artistico-musicale.
j) Indirizzo socio-sanitario
Art.9
1. Obiettivo del tirocinio didattico e professionale è la produzione
di competenze legate all'esercizio effettivo dell'insegnamento, alla
padronanza dei linguaggi e dei processi di comunicazione didattica e
formativa, all'uso critico delle tecnologie didattiche e allo sviluppo
di comportamenti e di atteggiamenti costruttivi e di collaborazione
nelle interazioni istituzionali e sociali richieste dall'attività professionale.
2. Elementi caratterizzanti del tirocinio sono:
a) Elaborazione, organizzazione, sperimentazione nella scuola e valutazione
di progetti di lavoro e di ricerca didattica, sia nell'ambito dell'indirizzo
sia in quello interdisciplinare;
b) Stretto coordinamento con le attività dei laboratori didattici sia
dell'area delle Scienze della formazione che di quella disciplinare specifica;
c) Stretto coordinamento con la preparazione agli esami finali.
1. Per l'organizzazione dell'attività del tirocinio, opportune intese
sono tempestivamente perseguite dalla Giunta e dal Consiglio, nel quadro
della normativa nazionale e di eventuali accordi o convenzioni su base
regionale, con i Provveditorati agli studi, le scuole secondarie e gli
insegnanti delle classi nelle quali le attività stesse si svolgono. Analoghe
intese possono essere perseguite con il competente Istituto Regionale
per la Ricerca, la Sperimentazione e l'Aggiornamento Educativi (IRRSAE).
2. La responsabilità del tirocinio viene conferita dalla Giunta per contratto
o in altre forme previste dalla legge, ai sensi della normativa vigente,
a professori di scuole secondarie con specifiche competenze.
Art.10
1. Ogni iscritto alla Scuola presenta all'inizio del primo semestre
un piano di studi individuale. La Giunta valuta la congruità del piano
proposto, sulla base delle indicazioni del Coordinamento regionale e
del Consiglio, delle materie caratterizzanti le abilitazioni richieste
e dei crediti e dei debiti dell'iscritto. In caso di difformità, il
coordinatore dell'indirizzo cui si riferisce il piano di studi, propone
le opportune variazioni che, di norma, vanno concordate con l'iscritto.
Nel caso di perduranti controversie spetta al Consiglio definire il
piano di studi dell'iscritto.
2. Il Consiglio può deliberare l'iscrizione con abbreviazione di corsi
per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ove sussistano crediti
consistenti, ovvero se sia già stata conseguita un'abilitazione presso
la Scuola medesima o altre ritenute equivalenti dal Consiglio stesso.
Art.11
1. L'anno è articolato in semestri. Al termine di ogni semestre la
Scuola conferisce agli specializzandi un attestato di frequenza per
le materie seguite sulla base delle firme da loro apposte sugli appositi
elenchi al termine di ogni lezione e controfirmati dai docenti interessati.
2. Al termine di ogni semestre la Scuola organizza le prove di esame
relative ai corsi svolti nel periodo.
3. La Scuola rende pubblico il calendario di esami all'inizio di ogni
semestre.
4. Gli esami non sostenuti o non superati al termine del semestre relativo
possono essere recuperati in un'apposita sessione che verrà fissata
di norma nel mese di settembre.
5. Di anno in anno lo specializzando dovrà sostenere tutti gli esami
previsti dal suo piano di studi individuale entro il mese di settembre.
Il Consiglio fissa il numero massimo di esami, eventualmente variabile
per indirizzo, che potrà essere rinviato all'anno successivo.
6. In caso di mancato assolvimento di tale obbligo lo specializzando
decade dalla Scuola. Egli può però presentare istanza al Consiglio con
giustificati motivi riguardanti le cause del mancato assolvimento dell'obbligo.
Il Consiglio, valutati tali motivi, può riammettere, nelle forme e nei
modi ritenuti opportuni, lo specializzando alla frequenza dei corsi
non ancora superati, spostando adeguatamente in avanti il termine della
conclusione degli studi.
7. Lo specializzando può chiedere l'interruzione della sua carriera,
in presenza di giustificati motivi che saranno, comunque, oggetto di
valutazione da parte del Consiglio. Sono sempre considerati giustificati
i motivi relativi agli adempimenti degli obblighi militari o al periodo
di gravidanza. In caso di interruzione di carriera accettata dal Consiglio,
lo specializzando può riattivare la sua carriera vedendosi riconoscere
i crediti maturati. Il Consiglio può valutare, dietro istanza motivata
del richiedente, la ripresa di carriera con riconoscimento dei crediti
da parte di specializzandi che abbiano svolto la precedente attività
in altre scuole di specializzazione.
8. Per sostenere gli esami di profitto lo studente deve essere regolarmente
iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi;
deve aver regolarmente inserito l'esame nel piano di studi approvato
dalla Giunta e aver ottemperato agli obblighi di frequenza.
9. Gli esami di profitto possono consistere in una prova scritta o pratica
o orale o in più di una di queste modalità. Le prove orali sono pubbliche.
10. La Giunta determina la composizione delle commissioni per la valutazione
degli esami di profitto, che dovranno prevedere almeno due componenti.
Nel caso di esame scritto entrambi i commissari devono sottoscrivere
una comune valutazione della prova.
11. Il risultato positivo dell'esame dovrà essere riportato su apposito
documento firmato dai componenti della commissione di esame e dallo
studente. I voti sono espressi secondo le modalità valide per gli esami
di profitto delle materie dei corsi di laurea delle relative Università.
Art.12
1. Superati tutti gli esami di profitto previsti nel piano di studi,
lo specializzando conclude gli studi con un esame finale consistente
nella discussione di una relazione scritta sulle attività svolte nel
tirocinio e nel laboratorio, e in una lezione, entrambe connesse con
le attività svolte, secondo modalità fissate dal Consiglio.
2. La commissione che valuta l'esame finale è composta da cinque membri
ed è nominata dal Presidente del Consiglio. Oltre ai docenti della Scuola
di essa possono far parte, in numero non superiore a due, anche insegnanti
comandati presso la Scuola, ovvero insegnanti delle classi in cui è
stato svolto il tirocinio.
Art.13
Disposizione finale. Le modifiche del presente regolamento
sono deliberate dai Senati delle Università siciliane, anche su proposta
del "Coordinamento dei Presidenti dei Consigli". Entrano in vigore decorsi
quindici giorni dalla delibera del Senato accademico che procede per
ultimo all'approvazione, salvo che il regolamento non preveda un termine
diverso.
Art.14
Norma transitoria. Nella fase di avvio delle attività che precedono
la determinazione delle afferenze dei docenti, tutti i poteri attribuiti
da questo regolamento al Consiglio ed alla Giunta sono esercitati dai
Comitati di Proposta all'uopo nominati dai rispettivi Senati Accademici
delle tre università siciliane. Il Coordinamento regionale è costituito
dai 3 presidenti dei Comitati di proposta ed è presieduto dal Presidente
del Comitato di proposta dell'Università di Palermo..
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