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Palazzo del Rettorato

REGOLAMENTO SU INDENNITA’ E COMPENSI PER GLI ORGANI DELL’ATENEO, COMMISSIONI E COMITATI

(Approvato dal S.A. nella seduta del 2911.1999)

TITOLO

indennità e compensi

Art. 1

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, determina la misura dell’indennità annuale di carica spettante al rettore ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, deliberare l’attribuzione di una indennità di carica per lo svolgimento delle funzioni di Pro Rettore, Preside di Facoltà e Direttore di Dipartimento; nonché eventuali indennità relative alla partecipazione agli organi di governo dell’Ateneo di cui all’art. 7, comma I, dello Statuto dell’Ateneo.

3. L’indennità di funzione del Rettore, nonché quelle di Pro Rettore, Preside di Facoltà e Direttore di Dipartimento, non sono cumulabili con quelle relative alla partecipazione agli organi di governo.

4. Le indennità di cui ai precedenti commi sono a carico del bilancio universitario e la loro misura non può essere superiore alla metà di quella spettante al Rettore, in base al comma 1.

Art. 2

1. Ai componenti del nucleo di valutazione di cui all’art. 43 dello Statuto dell’Ateneo è attribuita una indennità di carica, stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione, non superiore a quella prevista dall’art. 44 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 3

1. Ai componenti di commissioni e di comitati, la cui istituzione sia espressamente prevista da norme di legge o di regolamento, costituiti presso l’Università di Messina, può essere attribuito un gettone di presenza per ciascuna giornata di seduta nella misura stabilita con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, salvo che la legge o il regolamento istitutivi non dispongano direttamente in ordine ai compensi e alle procedure per la loro determinazione.

2. Nella determinazione della misura del compenso, comunque non superiore a quella prevista per i componenti del Consiglio di Amministrazione, si deve tenere conto della quantità e della qualità dell’impegno richiesto.

3. Il gettone non spetta per le sedute di eventuali sottocommissioni o sottocomitati.

Art. 4

1. Il Consiglio di Amministrazione, previa fissazione di criteri generali che devono tenere conto della particolare natura delle prestazioni richieste e del loro carattere non strettamente inerente ai doveri di ufficio e sentito il Senato Accademico, determina la misura di eventuali compensi da corrispondere ai dipendenti dell’amministrazione universitaria per la partecipazione a commissioni o comitati costituiti con provvedimenti degli organi di governo dell’Ateneo ovvero per affidamento di incarichi o funzioni comportanti particolari responsabilità.

2. Nella fase di prima applicazione compensi potranno essere stabiliti per l’attività svolta in particolari commissioni indicate con specifici decreti rettorali.

 

facoltà e di corso di studio e altre commissioni o comitati ufficialmente costituiti;