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Palazzo del Rettorato

Regolamento per l’incentivazione dei professori e dei

ricercatori universitari

(art.4 legge 370/99)

 

 

Art.1

Risorse finanziarie

  1. L’Università di Messina eroga a professori e ricercatori universitari compensi incentivanti l’impegno didattico, sulla base delle disposizioni emanate col presente Regolamento e in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui all’art.4 della legge del 19 ottobre 1999 n. 370. Tale incentivazione grava sui fondi di Ateneo costituiti attraverso i contributi del MURST, ai sensi del comma 1 del predetto art.4, ed eventualmente integrati con risorse proprie di bilancio. Le attività incentivanti possono essere svolte all’interno dell’Ateneo o presso altro ente, con il quale l’Università di Messina abbia stipulato apposita convenzione.

Art.2

Ripartizione del fondo

  1. Il fondo per l’incentivazione dell’impegno didattico dei docenti di cui all’articolo 1, è ripartito dal Senato Accademico tra le Facoltà, per il 35%, in base al numero di studenti iscritti a ciascuna Facoltà nell’anno accademico precedente a quello cui il fondo si riferisce e per il rimanente 65%, in base al numero di docenti a tempo pieno o che abbiano optato per l’attività intramuraria, in servizio presso ciascuna Facoltà all’inizio dell’anno accademico.

Art.3

Destinatari

  1. Le incentivazioni sono riservate ai professori e ricercatori in servizio presso l’Ateneo che optano per il tempo pieno e, nel caso di personale universitario medico, per l’attività intramuraria e che non svolgono attività didattica, supplenze ed affidamenti comunque retribuiti presso altre università o istituzioni pubbliche e private.
  2. Le attività didattiche svolte presso l'Ateneo e già retribuite al di la dell'impegno orario, non possono costituire oggetto di incentivazione

 

 

Art.4

Criteri generali di assegnazione del fondo di incentivazione

  1. La quota del fondo per l’incentivazione dell’impegno didattico di spettanza di ciascuna Facoltà, eventualmente integrata da altre somme a disposizione della Facoltà, è assegnata con delibera del Consiglio di Facoltà a docenti in servizio presso la Facoltà stessa che soddisfino le condizioni generali di cui all’articolo 3, in base a criteri e priorità autonomamente determinati dal Consiglio Facoltà. Nell’ambito del fondo ad essa destinato, ogni Facoltà può riservare preliminarmente una quota predeterminata ai progetti di cui al comma 2b del presente articolo.
  2. I criteri devono essere determinati dalla Facoltà in modo da incentivare le seguenti attività didattiche:
    1. programmi di adeguamento quantitativo nei seguenti ambiti:
      • compiti didattici ufficiali:
      • corsi di formazione continua, permanente e ricorrente;
      • corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione

      ed ulteriori e specifici impegni orari per:

            • l’orientamento, l’assistenza ed il tutorato
            • partecipazione alle sedute delle commissioni didattiche di facoltà e di corso di studio e altre commissioni o comitati ufficialmente costituiti;
            • la supervisione, come relatori, di tesi di laurea e di dottorato di ricerca;
            • la programmazione e l’organizzazione didattica
            • l’accertamento dell’apprendimento.

        1. progetti di miglioramento qualitativo della didattica, tra i quali prioritariamente:
            • corsi di azzeramento e propedeutici;

                • corsi di recupero per i fuori-corso;

          ed ancora:

            • corsi interareali integrati;

            • corsi di didattica ‘breve’ e ‘a distanza’ (teledidattica);

            • attività formative propedeutiche (preparazione ai test d’ingresso per corsi a numero programmato, pre-requisiti. etc.);

            • corsi e seminari permanenti interdisciplinari, interfacoltà, interareali;

            • qualunque altra tipologia ritenuta idonea dalle strutture didattiche competenti.

           

          1. Possono accedere al fondo di incentivazione quantitativa i docenti che abbiano svolto 120 ore di didattica tradizionale (lezioni, esercitazioni e seminari) in compiti didattici ufficiali, corsi di formazione continua, permanente e ricorrente e corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione. Al fine della definizione dei compensi per l’incentivazione quantitativa, la Facoltà potrà tenere eventualmente conto delle supplenze o affidamenti retribuiti già percepiti dai singoli docenti nell’anno di riferimento.
          2. Le attività suscettibili di incentivazione devono essere conformi alla programmazione didattica e finalizzate ad un più favorevole rapporto docente-studenti: possono essere svolte in ogni tipologia di corso di studio universitario, nonché in attività universitarie nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente.

          Art.5

          Modalità di presentazione di programmi e progetti

          1. Entro il mese di giugno di ogni anno, in accordo con le deliberazioni della Facoltà in merito alla programmazione didattica per l’anno accademico successivo, singoli docenti possono far pervenire alle strutture didattiche (Consigli di Corso di Laurea, Laurea specialistica, di Scuole di Specializzazione, di Dottorato di ricerca) la disponibilità a svolgere determinate tipologie di attività didattiche (di cui al comma.2a dell’art.4); entro la stessa data gruppi di professori e ricercatori possono presentare progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all’innovazione metodologica e tecnologica in relazione ad attività formative propedeutiche. integrate e di recupero (di cui al comma 2b dell’art.4).
          2. Le strutture didattiche istituiscono una commissione che vaglia disponibilità e progetti, con funzioni istruttorie. Detta commissione è composta di norma da un professore ordinario, da un professore associato e da un ricercatore, e in ogni caso da due studenti designati tra i rappresentanti degli studenti nelle strutture. Le strutture didattiche competenti (una o più a seconda della tipologia dei progetti) formulano proposte in merito alle attività da realizzare, al conferimento dei compiti didattici ed alla approvazione dei progetti qualitativi. La commissione dura in carica un anno sino allo completamento dei compiti di verifica e valutazione previsti dall’articolo 6 comma 1 e 4.
          3. In caso di delibere con esito negativo, i soggetti proponenti possono fare istanza al Senato Accademico per il controllo di merito, nella forma del rinvio con richiesta di riesame, ai sensi dell'art.9 comma 9 lett. h) dello Statuto.
          4. Le strutture didattiche inviano alla Facoltà, entro il mese di Luglio, il programma delle attività didattiche complessivamente previste e deliberate, per il successivo anno accademico.
          5. Il consiglio di Facoltà, prefissati i criteri e le priorità di valutazione, valuta i progetti presentati e gli obiettivi previsti, nonché l’impegno didattico dei singoli docenti che hanno fatto richiesta di compenso incentivante. Al termine della valutazione definisce i compensi da assegnare a ciascun docente, graduandone l’importo in relazione sia al loro valore qualitativo e alle dimensioni dei progetti approvati, sia all’impegno e al carico didattico complessivo del docente.
          6. Il consiglio di Facoltà, per la valutazione di cui al comma precedente, si può avvalere del lavoro istruttorio di una commissione interna nella stessa composizione di cui al comma 2.
          7. Nel caso di progetti interfacoltà, o di docenti che esplicano la loro attività istituzionale in più Facoltà, i presidi interessati concordano tra loro le modalità da seguire per la valutazione e per l’assegnazione del compenso incentivante, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 4.

          Art.6

          Verifica delle attività didattiche ed erogazione dei compensi

          1. La Commissione di cui all‘art.5, comma 2, ha altresì il compito di verificare l’adempimento degli impegni di adeguamento quantitativo da parte dei singoli docenti e di monitorare l’attuazione dei progetti di miglioramento qualitativo della didattica da parte dei gruppi di docenti ammessi all’incentivazione. I risultati di questo monitoraggio e la valutazione complessiva finale sono sottoposti all’attenzione del consiglio di Facoltà.
          2. Alla fine di ogni anno accademico i singoli docenti destinatari dell'incentivazione presentano alla commissione il diario completo delle attività didattiche. nel quale vanno distintamente segnati ed autocertificati la data, la durata e l’oggetto di lezioni, esercitazioni e seminari, nonché delle altre attività didattiche di cui all’art.4 comma 2a e 2b.
          3. Alla fine di ogni anno accademico i gruppi di docenti destinatari dell’incentivazione presentano alla commissione una relazione dettagliata sull’attuazione del progetto di miglioramento qualitativo della didattica.
          4. La commissione, se accerta la corrispondenza, dei dati forniti attraverso i registri e le relazioni, ai piani individuali ed ai progetti di gruppo ammessi all’incentivazione, trasmette entro il 30 novembre l’intera documentazione alla Facoltà, che delibera in merito all’assegnazione definitiva dei compensi.
          5. La deliberazione della Facoltà, corredata dalla relativa documentazione, è inviata al Nucleo di Valutazione che effettua entro trenta giorni la valutazione nel merito delle attività didattiche svolte, ai sensi dell’art.4 comma 4 della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Nel caso di valutazione negativa, i piani ed i progetti sono esclusi dall’erogazione dei compensi. Se la valutazione del Nucleo risulta positiva, il Consiglio di Amministrazione, entro i successivi trenta giorni, delibera l’erogazione dei compensi ai docenti interessati, nella misura disposta dalle Facoltà.
          6. L’incentivazione è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile, ai sensi dell’art.24 comma 6 del decreto legislativo 3 febbraio i 993, n. 29.

          Art.7

          Pubblicità delle procedure

          1. Il presente regolamento, la delibera del Senato Accademico di cui all’art.2, le delibere, di cui all’art.6 comma 5, di Facoltà, del Nucleo di Valutazione e del Consiglio di Amministrazione, con gli elenchi dei percettori dei compensi ed i relativi importi, sono soggetti alle ordinarie forme di pubblicità adottate dall’Ateneo.

          Art.8

          Norme transitorie e finali

          1. In tutti gli anni accademici in cui continueranno ad essere attivi i corsi di diploma universitario, nel presente regolamento con il termine laurea saranno indicati anche tali corsi del vecchio ordinamento didattico.
          2. I fondi di cui all’art.4 della legge 14 ottobre 1999 n. 370 per l’anno Accademico 1998- 1999, sono ripartiti tra le Facoltà, che li possono destinare ai docenti che hanno tenuto, fuori dall'impegno orario, un insegnamento per supplenza o affidamento non retribuiti o che hanno comunque sostenuto carichi didattici aggiuntivi e non retribuiti rispetto al corso ufficiale.
          3. I fondi di cui all’art.4 della legge 14 ottobre 1999 n. 370 per l’anno Accademico 1999- 2000, sono ripartiti tra le Facoltà, che li distribuiscono sulla base dei progetti a suo tempo presentati ed attuati nonché, eventualmente, tra i docenti che hanno tenuto, fuori dall'impegno orario, un insegnamento per supplenza o affidamento non retribuiti o che hanno comunque sostenuto carichi didattici aggiuntivi e non retribuiti rispetto al corso ufficiale.
          4. I fondi eventualmente non utilizzati per ogni anno accademico vanno ad aumentare il fondo di incentivazione di Facoltà dell'anno successivo.

           

          ________________________________________________________________________________Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.5.2001 e dal Senato Accademico nella seduta del 18.5.2001